Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circondario del Tribunale di Vallo della Lucania

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Consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità

29 ottobre 2025
Si informa che le prossime consultazioni elettorali del 15 e 16 gennaio 2026 si svolgeranno con modalità di voto da remoto e tutti i titolari dell’elettorato attivo (iscritti all'Albo, salvo gli iscritti all'Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali) riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, il link per accedere alla piattaforma informatica ed esercitare il diritto di voto, dopo aver effettuato l’autenticazione tramite SPID o CIE.

Si ricorda che tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, hanno l’obbligo di comunicare ai rispettivi Ordini di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che in base a quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 1-quater del CAD (decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82), i soggetti che hanno l’obbligo di dotarsi di domicilio digitale hanno anche “l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione …”.

Per quanto sopra, nei prossimi giorni la Segreteria dell'Ordine procederà a verificare che il domicilio digitale comunicato dai propri iscritti sia attivo.
Laddove risulti la mancata comunicazione o che il domicilio digitale comunicato sia “non valido” o “inattivo”, l'iscritto sarà diffidato a fornire, nei 30 gg dalla diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante.
Nel caso l'iscritto non provveda nei termini indicati, senza ulteriore preavviso, verrà sospeso fino all’adempimento di quanto richiesto.

Gli iscritti sospesi dal Consiglio dell’Ordine per mancata comunicazione del domicilio digitale, ai sensi dell’art. 16, comma 7-bis del su citato d.l. 185/2008, potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo qualora, entro la data di presentazione delle liste elettorali (entro il 16 dicembre 2025), provvedano a comunicare all’Ordine il proprio domicilio digitale. Trattandosi di sospensione a tempo indeterminato, revocabile quando l’iscritto ‘sani’ a posteriori la propria condizione, si ritiene infatti applicabile in via analogica quanto previsto dall’art. 20, comma 2 de D.Lgs. 139/2005 con riferimento ai sospesi per morosità ai quali è consentito l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano al pagamento delle morosità entro la data di presentazione delle liste.




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