Con il Pronto Ordini 128/2025 del 06/03/2026 (vedi allegato) il CNDCEC ha fornito precisazioni in merito alla formazione necessaria per l'iscrizione e il mantenimento nell'Elenco dei gestori della crisi.
Per la prima iscrizione nell'elenco, il professionista deve aver frequentato un corso di perfezionamento della durata di 40 ore, specificando che:
- il corso deve essere unico escludendo la possibilità di accumulare i 40 crediti necessari tramite corsi differenti;
- il percorso formativo deve essere unitario;
- i corsi devono essere erogati da Università (pubbliche o private) o da ordini professionali e camere di commercio in convenzione con esse;
- i programmi devono rispettare le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura aggiornate al 1° febbraio 2023;
- la formazione deve essere assolta prima della presentazione della domanda di iscrizione.
Per l'aggiornamento biennale dei professionisti iscritti agli Ordini (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro), invece, è richiesto un monte ore di 18 ore, ma in tal caso è possibile raggiungere la soglia sommando le ore di frequenza di più corsi o convegni.
Gli Ordini, poi, possono stabilire criteri di equipollenza con la Formazione Professionale Continua (FPC). Il CNDCEC ha fissato che i corsi equipollenti debbano avere una durata minima di 6 ore ciascuno.
Per documentare all'O.C.C. il possesso dei requisiti per l'iscrizione o l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento biennale è necessario produrre certificazione dei corsi frequentati o dichiarazione sostitutiva che indichi l'ente erogatore, la sussistenza della convenzione universitaria, la durata del corso e la conformità alle linee guida ministeriali.